Contributo di costruzione e oneri urbanistici

Il contributo di costruzione è correlato alla presenza di un “permesso di costruire”, e a livello regionale in Lombardia è dovuto per tutti gli interventi di “nuova costruzione”, “ampliamento di edifici esistenti” e di “ristrutturazione” (laddove con “ristrutturazione” si intende una qualifica ben precisa nel contesto edilizio). Il contributo di costruzione è costituito dagli oneri di urbanizzazione e dal contributo sul costo di costruzione (o dall’onere dello smaltimento rifiuti per alcuni settori).

Premessa

Il contributo di costruzione è definito sia a livello nazionale nel Testo Unico sull’Edilizia 1 ed è correlato alla presenza di un “permesso di costruire”, sia a livello regionale in Lombardia ove è definito nella Legge per il Governo del Territorio 2, all. art. 43 e seguenti, ed è dovuto per tutti gli interventi di “nuova costruzione”, “ampliamento di edifici esistenti” e di “ristrutturazione”.

La parola “ristrutturazione” nel contesto urbanistico-edilizio ha un significato ben preciso e non è da confondere con la parola “ristrutturazione” usata nel linguaggio comune di tutti i giorni (ad es. quando si dice “devo ristrutturare una casa” o “l’immobile ha bisogno di una ristrutturazione”). Un immobile può ad esempio essere “ristrutturato” (inteso come parola comune) mediante un intervento qualificato come “manutenzione straordinaria” oppure come “ristrutturazione” (entrambe parole tecniche in ambito urbanistico-edilizio).

Per sapere se un intervento ricade in una delle casistiche sopra indicate, fatta eccezione per il caso ovvio di nuove costruzioni su terreni da edificare, e quindi per capire se si ricade in un “ampliamento” o in una “ristrutturazione” (soggetti a contributo) invece che in una “manutenzione straordinaria” o in un “restauro e risanamento conservativo” (non soggetti a contributo), è necessario valutare vari fattori, tra i quali:

  • il tipo e l’entità delle opere da eseguire, in particolare in presenza di frazionamento;
  • la dimensione e la sistematicità dell’intervento;
  • la localizzazione dell’intervento (ad es. se in centro storico o in periferia);
  • la presenza o meno di un cambio d’uso contestuale all’intervento;
  • l’esistenza di leggi o circolari specifiche che possano obbligare l’inquadramento di un intervento in una specifica categoria (ad es. il recupero di sottotetti).

Il DL 76/2020 ha introdotto un principio generale, da applicare al contributo di costruzione in generale. Al fine di agevolare gli interventi di “rigenerazione urbana”, di “ristrutturazione”, nonché di “recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione”, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali 3. Se ne deduce che il contributo calcolato dal professionista, o dagli uffici comunali stessi, dovrà essere ridotto del 20% nei casi sopra indicati.

In alcuni tipi di intervento, viceversa, sono state introdotte delle maggiorazioni rispetto agli importi di base. Ad esempio, gli intervnti di recupero dei sottotetti “sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione in base a quanto previsto per la ristrutturazione edilizia più la maggiorazione del contributo di costruzione, determinata nella misura del 10%, da applicarsi su tutto il territorio cittadino4. Oppure, ancora, per gli interventi in zone agricole 5.

Composizione del contributo di costruzione

Il contributo di costruzione (CC) è costituito dalla somma dei seguenti oneri e contributi:

1. Oneri di urbanizzazione (U1 e U2)

Gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) hanno natura di “partecipazione” alle spese della Pubblica Amministrazione 6, e sono calcolati su diversi parametri in base alla destinazione d’uso:

  • per gli immobili residenziali, sono calcolati a metro cubo vuoto per pieno (v.p.p.) della volumetria (superficie lorda x 3 mt) oggetto del titolo edilizio 7;
  • per gli immobili industriali o artigianali, per le attività turistiche, commerciali e direzionali, sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento (SL), compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d’uso comporti una permanenza anche temporanea di persone 8. Per gli immobili destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell’attività produttiva 9.

Nel caso di interventi qualificati come “nuova costruzione” o come semplice “ampliamento” (per la sola parte ampliata), gli oneri sono da corrispondere al 100%.

Nel caso di “ristrutturazione”, o di “demolizione e ricostruzione”, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di “ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori”, ovvero per interventi diversi dalla “nuova costruzione” o dal semplice “ampliamento” senza premialità, compresi gli interventi di “demolizione e ricostruzione qualificati di nuova costruzione”, gli oneri di urbanizzazione sono quelli relativi alla “nuova costruzione” ridotti del 68% 10, e sono da calcolare sulla volumetria (intervento residenziale) o sulla superficie (intervento non residenziale) oggetto di intervento. A seguito della L.R. n. 18/2019, pare non sia più definita la “ristrutturazione con demolizione e ricostruzione”, che comportava gli oneri al 100%; ora, la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione è contemplata insieme alle altre fattispecie non ricadenti nella nuova costruzione, e pertanto si presume che si applichi la riduzione di cui sopra.

Segnalo che la L.R. 12/2005 indica l’inciso - “se dovuti” - riguardo agli oneri nei casi diversi dalla “nuova costruzione”; quindi, si presume che siano possibili casi in cui gli oneri di urbanizzazione non siano da corrispondere.

Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino modifica delle destinazioni d’uso, mentre prima della L.R. n. 18/2019 era previsto il versamento di contributi integrativi rispetto a quelli già versati per la destinazione d’uso originaria, per effetto di un meccanismo di calcolo più elaborato, ora tale previsione è stata abrogata (ex art. 44, comma 12, L.R. 12/2005), pertanto il pagamento di eventuali oneri di urbanizzazione è da valutare caso per caso rispetto all’aumento del carico urbanistico, alla qualifica dell’intervento e all’esistenza di pratiche edilizie onerose precedenti.

L’ammontare di tali oneri di urbanizzazione è determinata dal Comune in tabelle che differenziano le destinazioni d’uso e le zone del territorio comunale in “centrale” e “periferica”: la zona “centrale” corrisponde alle zone OMI “B” e “C” (in pratica, entro la circonvallazione delle linee 90/91); la zona “periferica” corrisponde alle zone “D”, “E” ed “R” (in pratica, esternamente alla circonvallazione delle linee 90/91) 11. Alla data attuale, gli oneri di urbanizzazione per le principali destinazioni sono cosi definti:

Oneri all 100% (nuova costruzione e ampliamenti)

Destinazione d’uso Zona Centrale Zona Periferica
U1 U2 U1 U2
Residenziale (euro / mc v.p.p.) 51,00 81,00 26,00 42,00
Industria e artigianato (euro / mq SL) 190,00 109,00 98,00 56,00
Industria alberghiera / Attrezzature ricettive (euro / mq SL) 265,00 216,00 137,00 112,00
Attività direzionale e commerciale (euro / mq SL) 413,00 325,00 213,00 168,00

Gli oneri di urbanizzazione, a Milano, possono essere oggetto di una riduzione qualora siano attuati interventi di efficienza energetica o interventi che riducano alcuni parametri sotto certe soglie obbligatorie, oppure per interventi di Edilizia Residenziale Sociale 12, oppure per interventi specifici soggetti ai Criteri Ambientali Minimi 13.

2. Contributo sul costo di costruzione (CCC)

Il contributo commisurato al costo di costruzione è una tassa da corrispondere per tutte le destinazioni d’uso ad eccezione delle destinazioni produttive (industriali e artigianali), per le quali è necessario corripondere, in alternativa, gli oneri relativi allo smaltimento rifiuti (vedi capitolo successivo).    

Il contributo sul costo di costruzione ha natura di vera e propria imposta commisurata al valore del fabbricato 14, ed è pari ad una percentuale, variabile dal 5% al 20%, sul valore dell’immobile o della ristruttrazione, in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

Per gli immobili a destinazione residenziale il contributo sul costo di costruzione è determinato mediante la tabella ministeriale di cui al D.M. 801/1977 15 (che comporta un elaborato calcolo in funzione delle superfici degli alloggi, delle superfici non residenziali, degli accessori, e altri parametri).

Per gli immobili non a destinazione residenziale o produttiva, il contributo sul costo di costruzione è calcolato sul computo metrico esecutivo delle opere, in base al Listino della Camera di Commercio in vigore al momento della presentazione della pratica edilizia.

Nel caso di ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, è richiesta tuttavia una verifica più elaborata relativa al costo di costruzione. Infatti, la L.R. 18/2019 ha modificato il comma 6 dell’art. 48 della L.R. 12/2005, il quale ora impone che il costo di costruzione nelle ristrutturazioni ("determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato", in pratica facendo il computo metrico usando il prezzario comunale) non possa superare “il 50 per cento del valore determinato per le nuove costruzioni” ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’art. 48 di cui sopra (in pratica, per il residenziale, utilizzando la tabella ministeriale del D.M. 801/1977).

Quindi, ad es. nel caso di ristrutturazione di una destinazione residenziale, in sostanza, si devono calcolare due costi di costruzione (uno da tabella ministeriale applicando la Nuova Costruzione e uno calcolando l’intervento reale, facendo un classico computo metrico estimativo deducendo le voci dal progetto reale); dopodiché si calcola il 50% del costo di costruzione ottenuto dalla tabella ministeriale e lo si considera come nuovo “costo limite” (termine improprio, ma utile per distinguere i termini); se il costo di costruzione reale, da computo metrico, è inferiore al “costo limite”, allora si applica l’aliquota al costo reale (cioè al totale del c.m.e.); se il costo di costruzione reale, da computo metrico, è superiore al “costo limite”, allora si applica l’aliquota al “costo limite” (cioè al 50% del costo di costruzione che risulta dalla tabella ministeriale).

3. Smaltimento rifiuti (SR)

Per le destinazioni produttive (industriali e artigianali), il contributo sul costo di costruzione di cui al capitolo precedente è sostituito da un onere relativo “al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi” 16, sinteticamente definito smaltimento rifiuti.

Il costo di tale onere è stabilito in base a Deliberazione del Consiglio Comunale ed è differenziato in base alla qualifica dell’intervento, se “nuova costruzione” o “ristrutturazione” (ivi compresi gli interventi di “demolizione e ricostruzione”, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di “ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori”).

Per lo smaltimento rifiuti nelle qualifiche di “ristrutturazione” (o nei casi assimilati di cui sopra), c’è una riduzione percentuale del 50% 17

Destinazione d’uso Oneri in nuova costruzione Oneri in ristrutturazione
Industria e artigianato (euro / mq SL) 63,00 31,50

Contributo di costruzione in presenza di modifica di destinazione d’uso

In presenza di interventi con modifica di destinazione d’uso, o anche per modifiche di destinazione d’uso senza opere, per valutare come calcolare il contributo di costruzione (da non confondere con le monetizzazioni dovute per i cambi d’uso, per le quali si rimanda ad altro articolo) è necessario valutare la qualifica nella quale si ricade e se esistono pratiche edilizie onerose negli ultimi 10 anni (ovvero, titoli edilizi per i quali era stato corrisposto un contributo di costruzione e la cui fine lavori ricada entro 10 anni dalla data alla quale dovete presentare la nuova pratica edilizia).

Infatti, l’art. 52.3 della L.R. 12/2005 e l’art. 30.3 del R.E. del Comune di Milano, indicano che qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori di un titolo edilizio precedente, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

In pratica, riprendendo una FAQ 18 dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano, possono darsi prevalentemente i seguenti casi:

  • se il mutamento d’uso è con opere e la qualifica è di “ristrutturazione”, allora il contributo di costruzione è composto dagli oneri di urbanizzazione per la nuova costruzione ridotti del 60%, e dal contributo sul costo di costruzione, calcolati come indicato sopra;
  • se il mutamento d’uso è con opere e la qualifica è di “restauro e risanamento conservativo”, oppure se il mutamento d’uso è senza opere, ed esistono titoli edilizi onerosi negli ultimi 10 anni, è necessario “ricongiungere” quegli interventi fatti negli ultimi 10 anni alla nuova pratica, ed è necessario verificare se la nuova destinazione d’uso sia più onerosa di quella legittimata dall’ultimo titolo edilizio. In caso affermativo è necessario corrispondere la differenza del contributo.

Citazione articolo

Per citare questo articolo, usate il seguente codice:

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    author = {André Bonfanti},
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  1. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16 e seguenti. ↩︎

  2. L.R. 11 marzo 2005 , N. 12. ↩︎

  3. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 17, comma 4-bis. ↩︎

  4. Vedi la Deliberazione n. 28 del 17/05/2023 del Comune di Milano, Relazione isrtuttoria, capitolo 3.2.1 - Recupero abitativo di sottotetto e seminterrati. ↩︎

  5. Vedi la Deliberazione n. 28 del 17/05/2023 del Comune di Milano, Relazione isrtuttoria, capitolo 3.2.2 - Superfici agricole. ↩︎

  6. “Pertanto si può considerare che le due voci del contributo concessorio abbiano natura differente rappresentando, uno (gli oneri di urbanizzazione, n.d.r.) la dovuta partecipazione del concessionario alle spese di predisposizione d’infrastrutture che l’Amministrazione Comunale deve affrontare in conseguenza della realizzazione dell’intervento, mentre l’altro (il contributo sul costo di costruzione, n.d.r.) si configura come un vera e propria imposta commisurata al valore economico del fabbricato riferito alla qualità del manufatto finito.” (Comune di Milano - Circolare n. 5/2001.). ↩︎

  7. L.R. 12/2005, art. 44, comma 5. ↩︎

  8. L.R. 12/2005, art. 44, comma 6. ↩︎

  9. L.R. 12/2005, art. 44, comma 7. ↩︎

  10. La riduzione del 68% deriva dall’applicazione congiunta della riduzione del 60% di cui alla L.R. 12/2005, art. 44, comma 8, e dalla riduzione del 20% di cui al D.P.R. 380/2001, art. 17, comma 4-bis, applicata al residuo 40% rimanente dopo la detrazione del 60%. ↩︎

  11. Con Deliberazione n. 28 del 17/05/2023, il Comune di Milano ha aggiornato gli oneri di urbanizzazione e ha ridefinito le zone di applicazione. In precedenza, fino a tale data, erano state utilizzate le zone di P.G.T. (“NAF”, “TRF” e “ATP”, la cui corrispondenza con le vecchie zone A, B, C/E del vecchio P.R.G. erano definite nella Delibera della Giunta Comunale n. 1008 del 24/05/2013). Da maggio 2023, invece, si identificano le zone in base alla perimetrazione eseguita dall’Agenzia delle Entrate per le zone OMI. In sostanza, la zona “centrale” corrisponde al territorio compreso entro la circonvallazione delle linee 90/91, mentre la zona “periferica” corrisponde al territorio al di fuori di questa circonvallazione. ↩︎

  12. Vedi la Deliberazione n. 28 del 17/05/2023 del Comune di Milano, Relazione isrtuttoria, capitolo 3.1.2 - Edilizia Residenziale Sociale, e relativo Allegato 1.F. ↩︎

  13. In applicazione dell’art. 17 comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, si dispone che per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, per i quali è obbligatorio il rispetto dell’art. 10 del Piano delle Regole del PGT vigente, nei casi in cui siano soddisfatti gli obblighi CAM (criteri ambientali minimi) previsti dal DM n. 183 del 23/06/2022 e - per i soli casi di modalità convenzionata - si dotino delle analisi del ciclo di vita LCA, è possibile l’applicazione della riduzione non inferiore al 20% del contributo commisurato al costo di costruzione, secondo i criteri e le declinazioni che dovranno essere specificate nel Regolamento Edilizio del Comune di Milano.” (Deliberazione n. 28 del 17/05/2023 del Comune di Milano, Relazione isrtuttoria, capitolo 3.1.4 - Criteri Ambientali Minimi). ↩︎

  14. “Pertanto si può considerare che le due voci del contributo concessorio abbiano natura differente rappresentando, uno (gli oneri di urbanizzazione, n.d.r.) la dovuta partecipazione del concessionario alle spese di predisposizione d’infrastrutture che l’Amministrazione Comunale deve affrontare in conseguenza della realizzazione dell’intervento, mentre l’altro (il contributo sul costo di costruzione, n.d.r.) si configura come un vera e propria imposta commisurata al valore economico del fabbricato riferito alla qualità del manufatto finito.” (Comune di Milano - Circolare n. 5/2001.). ↩︎

  15. Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801 - Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici. ↩︎

  16. D.P.R. 380/2001, art. 19, comma 1. ↩︎

  17. Vedi la Legge Regionale 11 marzo 2005, N. 12 - Legge per il governo del territorio, art. 48, comma 6, secondo periodo; ed anche il richiamo fatto ad essa dalla Deliberazione n. 28 del 17/05/2023 del Comune di Milano, Relazione isrtuttoria, capitolo 3.1.1 - Patrimonio Edilizio Esistente, al penultimo periodo del capitolo stesso. ↩︎

  18. FAQ S.U.E. n. 33 del 6 marzo 2020. ↩︎

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Ultima modifica: 24.06.2024
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